procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - memoria difensiva – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008
Onere, a carico del convenuto, di specifica contestazione circa i fatti costitutivi della domanda - Sussistenza - Mancata contestazione - Conseguenze - Valutazione come pacifici dei fatti dedotti dall'attore - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008
Il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado "deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto ..."; nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore é esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed é inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità. (Principio affermato dalla S.C. in una causa relativa al rilascio di un immobile locato in cui l'attore-locatore aveva dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, in primo grado, di aver inviato tempestiva e formale disdetta al convenuto-conduttore e quest'ultimo non aveva eccepito alcunchè in ordine a tale circostanza).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008