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procedimenti speciali - apertura delle successioni - cauzioni ed esecutori testamentari - In genere. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1764 del 28/01/2008

successioni "mortis causa" - successione testamentaria - esecutori testamentari - nomina - esonero - Provvedimento di esonero dall'ufficio di esecutore testamentario emesso dal Presidente del tribunale - Reclamo davanti al Presidente della corte d'appello - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1764 del 28/01/2008

Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi è assunto - in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 cod. civ. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, cod. proc. civ. - dal Presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al Presidente della corte d'appello; la decisione assunta da quest'ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell'art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola generale di cui all'art. 739 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1764 del 28/01/2008

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