procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - domanda - competenza – Cass. n. 16957/2011
Per territorio - Criterio - Ultima residenza comune dei coniugi - Applicabilità - Criterio subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta - Esclusione - Fondamento - Applicazione estensiva della sentenza di 23 maggio 2008, n.169 - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16957 del 04/08/2011
Ai fini dell'individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi, tale luogo deve essere identificato con l'ultima residenza comune dei coniugi, non potendosi ricorrere al foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta, sulla base di una applicazione estensiva della sentenza 23 maggio 2008, n.169 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, primo comma, della legge 1 dicembre 1970, n.898 - nel testo sostituito dall'art.2, comma 3-bis, d.l. 14 marzo 2005, n.35, convertito con emendamenti, in legge 14 maggio 2005, n.80 - limitatamente alle parole "del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero in mancanza", per manifesta irragionevolezza, data la normale cessazione della convivenza, secondo "l'id quod plerumque accidit"; non è invero ammissibile estendere ad altre norme una pronunzia di illegittimità costituzionale riferita ad una specifica disposizione, essendo semmai necessario sollevare questione di costituzionalità dell'art.706 cod.proc.civ., nella parte in cui impone come criterio principale di collegamento l'ultima residenza comune dei coniugi e, solo nell'ipotesi in cui mai vi sia stata convivenza, il foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta; nè peraltro sembra sussistere il predetto dubbio di legittimità, stante la diversità di situazioni, dei coniugi in procinto di separarsi, rispetto a coniugi già separati da tempo e parti nel giudizio di cessazione degli effetti civili nel matrimonio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16957 del 04/08/2011
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