procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - vendita - di immobili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 22/01/2010
Vendita a mezzo notaio - Procedura di vendita e provvedimento di trasferimento - Riconducibilità ad azione esecutiva - Esclusione - Rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione ex art. 617 cod. proc. civ. - Esclusione - Autonoma azione di nullità - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 22/01/2010
Gli atti di vendita di immobili a mezzo notaio, posti in essere nell'ambito del procedimento di scioglimento di comunione ereditaria, pur essendo disciplinati dagli artt. 570 e segg. cod. proc. civ., espressamente richiamati dall'art. 788, terzo comma, cod. proc. civ., non sono riconducibili ad una azione esecutiva, avendo solo funzione attuativa dello scioglimento della comunione; ne consegue che il rimedio esperibile avverso tale procedura ed il provvedimento conclusivo di trasferimento del bene non é l'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., bensì un'autonoma azione di nullità. (Nell'affermare l'anzidetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui era stata disattesa l'istanza di revoca del decreto di trasferimento dell'immobile oggetto di divisione, proposta da uno dei coeredi per la mancata effettuazione della pubblicità prevista dall'art. 490 cod. proc. civ., precisando che tale norma non è applicabile alla fattispecie in esame, disciplinata, invece, dall'art. 790 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1199 del 22/01/2010