procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - passaggio dal rito ordinario al rito speciale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9014 del 16/04/2009
Controversie in materia di locazione - Trasformazione del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 cod. proc. civ. - Efficacia - Per tutto l'ulteriore corso del procedimento - Necessità - Revoca implicita - Esclusione - Pronunzia della sentenza senza la lettura del dispositivo in udienza - Irrilevanza - Conseguenze - Appello - Proposizione nelle forme del rito speciale - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9014 del 16/04/2009
Nelle controversie in materia di locazione, il provvedimento di trasformazione del rito, ai sensi degli artt. 667 e 426 cod. proc. civ., ha effetto imperativo per tutto l'ulteriore corso del procedimento e non è suscettibile di revoca implicita, con la conseguenza che la pronunzia della sentenza senza l'osservanza della formalità della lettura del dispositivo in udienza costituisce motivo di nullità della sentenza stessa e non può essere considerata, di per sé, idonea a configurare una disposta restituzione della trattazione della causa alle forme ordinarie. L'appello, pertanto, deve essere proposto con atto depositato a pena di decadenza nei termini di cui all'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. (o all'art. 327, primo comma, in difetto di notificazione della sentenza), essendo rimasto fermo il rito speciale.