Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005
Controversia sulla spettanza dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati o ai loro eredi - Carattere assistenziale - Conseguenza - Competenza del tribunale, in funzione del giudice del lavoro - Foro speciale della residenza dell'attore - Operatività anche in controversie instaurate contro un'amministrazione dello Stato - Disciplina del foro erariale - Applicabilità - Esclusione.
L'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli articoli 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano tra quelle previste dall'art. 442 cod. proc. civ., e quindi, in riferimento ad esse, trova applicazione anche l'art. 444 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, a mente del quale le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall'art. 442 sono di competenza del tribunale - in funzione di giudice del lavoro - nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore; tale competenza rimane invariata anche quando l'amministrazione convenuta fruisca della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 18606 del 21/09/2005