Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 10/03/2006
Procedimento - Impugnazioni - Appello - Rito camerale - Applicabilità ex art. 23 legge n. 74 del 1987 - Prevista vigenza della predetta disposizione fino alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile - Sopravvenienza della legge n. 353 del 1990 - Effetto abrogante del predetto art 23 - Esclusione - Fondamento.
Ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 74 del 1987 - che ha esteso ai giudizi di separazione personale tra i coniugi le regole dettate per il giudizio di divorzio dall'articolo 8 della stessa legge che ha modificato l'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 - l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo (ricorso anziché citazione) alla decisione in camera di consiglio. Tale disposizione, della quale è prevista l'applicabilità fino alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, non risulta abrogata per effetto della entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, che reca provvedimenti urgenti per il processo civile e non già un nuovo codice di procedura civile, e che, inoltre, non contiene alcuna specifica norma innovatrice del predetto art. 23 della legge n. 74 del 1987.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 10/03/2006