Individuazione - Riferimento ai criteri dettati dall'art. 413 cod. proc. civ. - Necessità - Applicabilità residuale dell'art. 20 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, non può trovare applicazione l'art. 20 cod. proc. civ., che indica quale foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione "il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio", dovendo detta competenza essere accertata, anzitutto, in base ai criteri specificamente dettati dall'art. 413 cod. proc. civ. e, ove questi non trovino applicazione, in forza del solo art. 18 cod. proc. civ. sul foro generale delle persone fisiche, siccome reso applicabile in via residuale dal comma settimo dello stesso art. 413.
Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 3117 del 09/02/2009