Giudizio di modifica delle condizioni di separazione - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche - Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - Concorrenza - Ammissibilità - Fondamento.
Ai giudizi di modifica delle condizioni economiche stabilite nella separazione, si applicano gli ordinari criteri di competenza e, quindi, oltre al foro generale delle persone fisiche, è competente anche il foro concorrente relativo alle obbligazioni; pertanto, sussiste la competenza del tribunale che ha pronunziato o ha omologato la separazione, nel cui circondario sono sorte le obbligazioni di cui si tratta .
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22394 del 05/09/2008
Cod_Proc_Civ_art_018