Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - sentenza - dispositivo (lettura del) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008
Contrasto tra dispositivo e motivazione - Divergenza solo quantitativa e collegamento tra le indicazioni della motivazione e dati obiettivi - Insanabilità del contrasto - Configurabilità - Esclusione - Errore materiale del dispositivo - Configurabilità - Conseguenze - Procedimento di correzione - Ammissibilità - Impugnazione basata sul contrasto tra dispositivo e motivazione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo. Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione. (Nella specie, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, la S. C. ha ritenuto prevalente la decisione contenuta nella parte motiva della sentenza da interpretarsi in base all'unica statuizione in esso contenuta, essendo stati indicati, nella motivazione della sentenza impugnata, il conduttore e il locatore dell'unico contratto di locazione risultato in essere tra le parti, sicché era evidente che "il contratto in locazione tra le parti" indicato nel dispositivo non poteva che essere quello tra i soli predetti soggetti e non tra altri soggetti, pure parti in causa).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008