Pronuncia separata di dispositivo e motivazione - Mancata sottoscrizione del dispositivo - Irrilevanza.
Il requisito della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che l'ha pronunciata, la cui mancanza comporta la nullità insanabile e rilevabile d'ufficio ex art. 161, capoverso, cod. proc. civ., va verificato con riferimento alla "sentenza", completa di motivazione e di dispositivo, con irrilevanza, per quanto concerne le sentenze dei giudici di merito in giudizi soggetti al rito del lavoro, della sussistenza o insussistenza della sottoscrizione del dispositivo letto in udienza, ritualmente inserito in un verbale di cui il segretario d'udienza abbia attestato la regolarità formale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4471 del 24/02/2011