Notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in appello - Termine di dieci giorni - Natura perentoria - Esclusione - Decorso del termine - Conseguenze - Rispetto del termine minimo di venticinque giorni prima dell'udienza di discussione - Necessità.
Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni assegnato all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione (art. 435, primo comma, cod. proc. civ.) non è perentorio e, pertanto, la sua inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito all'appellato uno "spatium deliberandi" non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza di discussione, perché egli possa apprestare le proprie difese (art. 435, secondo comma, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21358 del 15/10/2010