Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - controversie assoggettate - rapporti di lavoro subordinato privato - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7129 del 29/03/2011
Domanda del lavoratore intesa alla declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento e alla reintegrazione nel posto di lavoro - Fallimento del datore di lavoro nel corso di giudizio - Competenza del giudice del lavoro - Persistenza - Fondamento.
Ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all'esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della "par condicio credito rum".
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.7129 del 29/03/2011