Mancato esperimento del tentativo di conciliazione - Improcedibilità della domanda e sospensione del giudizio - Contestuale delibazione sulla giurisdizione - Rilevanza - Efficacia di giudicato - Esclusione.
In tema di controversie di lavoro, qualora il giudice, nel rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412 bis cod. proc. civ. e nel disporre la sospensione del giudizio con assegnazione alle parti di un termine per espletare detto tentativo, abbia con ordinanza delibato la propria giurisdizione esclusivamente ai fini dell'impulso del processo e quale premessa del provvedimento di sospensione, non può ritenersi formato il giudicato in punto di giurisdizione e non è precluso al giudice di pronunziare nuovamente al riguardo.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6156 del 16/03/2011