Rapporto di agenzia - Attività fornita in forma societaria o attraverso un'autonoma struttura imprenditoriale - Parasubordinazione - Configurabilità - Esclusione - Competenza - Del giudice del lavoro - Insussistenza.
In materia di rapporti di agenzia, ove l'agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma di società, anche di persone, o, comunque, si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell'art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con conseguente insussistenza della competenza del giudice del lavoro. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.)
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8940 del 19/04/2011