Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - decreto di fissazione dell'udienza - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23426 del 16/10/2013
Termine di dieci giorni assegnato all'appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Violazione - Conseguenze - Decadenza della parte - Esclusione - Fondamento - Condizioni.
Nel rito del lavoro, la violazione del termine di dieci giorni entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., deve notificare all'appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23426 del 16/10/2013