Notifica ex art. 42 del d.l. n. 269 del 2003 - Applicabilità al ricorso in appello - Esclusione.
L'art. 42 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, secondo cui gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento al lavoro devono essere notificati anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nella parte in cui prescrive che la notifica vada effettuata sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, sia presso le competenti Direzioni Provinciali dei Servizi Vari del Ministero, è applicabile solo ai ricorsi che instaurano il giudizio in primo grado e non è estensibile alla notificazione del ricorso in appello.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11016 del 27/05/2016