Ricorso introduttivo del giudizio recante deduzione di prova testimoniale priva dell'indicazione delle generalità dei testi - Decadenza dalla relativa istanza istruttoria - Configurabilità - Potere del giudice del merito di concedere termine ex art. 421 cod. proc. civ. - Esclusione.
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale mediante indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, incorre nella decadenza della relativa istanza istruttoria, con la conseguenza che il giudice non può fissare un termine, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., per sanare la carente formulazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 14/03/2014