Procedimento davanti le sezioni stralcio del tribunale (legge n. 276 del 1997) - Ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione - Notificazione al contumace - Necessità - Fondamento - Omissione - Nullità del giudizio di primo grado - Sussistenza.
L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 cod. proc. civ., attesa l'anteriorità di tale disposizione rispetto all'altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30576 del 30/12/2011