Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.3304 del 02/03/2012
Accertamento pregiudiziale ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Finalità - Carenza istruttoria nel giudizio "a quo" - Conseguenze - Annullamento della sentenza e rimessione degli atti al giudice di merito - Fattispecie.
Il procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi del pubblico impiego ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, come l'analogo procedimento ex art. 420-bis cod. proc. civ., è finalizzato ad assicurare l'uniforme applicazione delle relative clausole e presuppone perciò un'idonea istruttoria al fine della soluzione della questione pregiudiziale con portata generale ed esaustiva, capace cioè di definire in termini chiari ed univoci ogni possibile questione in materia; ne consegue che, qualora la necessaria istruttoria da parte del giudice di merito sia mancata, non essendo tale lacuna rimediabile in sede di legittimità, occorre annullare l'impugnata sentenza e rimettere gli atti al giudice territoriale. (Fattispecie in tema di esatta determinazione del fondo per la retribuzione di risultato spettante al ruolo della dirigenza non medica per l'anno 1993, in ordine alla quale il giudice di merito non aveva considerato un verbale di interpretazione autentica, non aveva accertato il comportamento tenuto dalle parti collettive prima e dopo la redazione del verbale medesimo, nè aveva verificato l'esistenza e il contenuto di accordi locali).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.3304 del 02/03/2012