Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.15103 del 10/09/2012
Preventiva richiesta di tentativo di conciliazione - Effettività ed idoneità della richiesta di tentativo di conciliazione a manifestare la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento - Rilevabilità di ufficio - Limiti - Proposizione dopo la prima udienza di discussione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Riproponibilità nei successivi gradi del giudizio - Esclusione.
Nelle controversie di lavoro, la verifica dell'effettiva e preventiva proposizione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione (cui la legge condiziona la procedibilità della domanda giudiziale), che ricomprende anche la questione della idoneità della detta richiesta a manifestare la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento, è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la questione, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine, l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost., e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.15103 del 10/09/2012