Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13353 del 26/07/2012
Divieto di nuove prove - Riferibilità ai documenti - Sussistenza - Produzione di nuovi documenti in appello - Condizioni.
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d'ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 13353 del 26/07/2012