Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16216 del 03/08/2016
Rito ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012 - Termini per impugnare - Decorrenza - Comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria - Differenza rispetto al rito ordinario - Fattispecie.
Nel rito di cui alla l. n. 92 del 2012, la maggiore novità introdotta in tema di impugnazione, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 325 e segg. c.p.c., è data dal rilievo processuale attribuito alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso, adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame, a differenza del codice di rito, che lo faceva decorrere unicamente dalla notificazione ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del cd. termine lungo ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, in causa regolata dall'art. 1, commi 48 e segg. della l. n. 92 del 2012, in quanto notificato nel marzo 2015 a fronte della comunicazione della sentenza di appello effettuata tramite PEC nel settembre 2014).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16216 del 03/08/2016