Impugnazione limitata al credito principale - Giudicato relativo agli accessori - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Applicazione d'ufficio dell'art. 429, comma 3, c.p.c. - Necessità.
L'applicabilità di ufficio degli interessi e della rivalutazione monetaria, in forza dell'art. 429, comma 3, c.p.c., trova il proprio limite nell'acquiescenza e nella conseguente formazione del giudicato sulla questione non investita da apposito mezzo di gravame, sicché gli accessori del credito, non costituendo un capo autonomo della sentenza su cui può formarsi il giudicato, neppure implicito, devono essere attribuiti d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, qualora il giudice di primo grado non li abbia riconosciuti, ed il creditore abbia proposto impugnazione, anche incidentale, sulla sorte capitale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19312 del 29/09/2016