Termine di cui all'art. 1, comma 60, della l. n. 92 del 2012 - Violazione - Conseguenze - Sanatoria - Ammissibilità.
La violazione del termine di cui all'art. 1, comma 60, della l. n. 92 del 2012 non produce alcuna nullità se l'atto abbia raggiunto lo scopo per effetto della costituzione della parte reclamata, potendo essere disposta, d'ufficio o ad istanza dello stesso reclamante, la fissazione di altra udienza di discussione in data idonea a consentire il rispetto di detti termini, e dovendo ritenersi il contraddittorio validamente costituito anche quando il collegio, senza emettere alcun provvedimento formale di rinnovo si limiti, all'udienza di discussione originariamente fissata, a disporre il rinvio della stessa, con notificazione alla controparte non costituita.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22780 del 09/11/2016