Inapplicabilità dell'art. 186 cod. proc. civ. - Ordinanza letta all'udienza di discussione - Sua equiparazione all'ordinanza pronunciata in udienza.
Poiché la disposizione dell'art. 186 cod. proc. civ., che consente al giudice istruttore di riservarsi di pronunciare sulle domande ed eccezioni delle parti, non è applicabile nelle controversie con il rito del lavoro, deve considerarsi pronunciata in udienza l'ordinanza che è stata letta nella medesima udienza di discussione della causa dopo che il collegio, riservandosi di decidere, si è ritirato in camera di consiglio, anche quando, per necessità organizzative, la lettura del dispositivo sia stata effettuata insieme con quella di tutti i dispositivi delle altre cause trattate nella medesima udienza, e non immediatamente dopo la discussione della causa.
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14479 del 19/11/2001