Deposito in cancelleria - Necessità - Omissione - Conseguenza - Contumacia - Comparizione del difensore munito di sola procura - Ininfluenza.
A norma dell'art. 416 cod. proc. civ. la costituzione del convenuto (sia essa tempestiva che tardiva), nel rito del lavoro (così come in quello ordinario, ai sensi degli artt. 166 e 167 cod proc. civ. in relazione all'art. 293 cod. proc. civ. dello stesso codice), si effettua mediante il deposito, in cancelleria o all'udienza, di un fascicolo contenente la procura e le difese scritte, con la conseguenza che, in difetto di tale adempimento, la comparizione del difensore all'udienza, munito di sola procura, non è idonea a impedire la contumacia.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3586 del 20/02/2006