Chiamata in causa di terzo - disposto dal giudice in sede di discussione della causa - ammissibilità.*
Nel nuovo rito del lavoro, in cui non esiste soluzione di continuità tra fase istruttoria e fase decisoria, l'intervento di un terzo nel processo può essere dal giudice ordinato anche in Sede di discussione della causa, non ostandovi il divieto delle udienze di mero rinvio sancito dall'art. 421, ultimo comma, cod. proc. civ..*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5670 del 09/11/1984