Appello incidentale - Mancata prova della notifica - Rinvio ex art. 348 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze.
Nel giudizi soggetti al rito del lavoro, la mancanza di prova della notificazione dell'appello incidentale, al pari di quanto avviene per il gravame principale, impedendo la verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, che é "condicio sine qua non" per l'ulteriore sviluppo del procedimento, preclude al giudice, ove l'appellante incidentale non sia comparso all'udienza di discussione, il rinvio di quest'ultima ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., con conseguente improcedibilità di quella impugnazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8595 del 03/04/2017