Fori alternativi ex art. 413 c.p.c. - Scelta nella fase cautelare "ante causam" - Conseguenze - Radicamento della competenza per la fase di merito - Sussistenza - Fondamento.
Nel rito del lavoro la scelta del foro competente operata dal ricorrente che agisce in sede cautelare "ante causam", in caso di esplicito accertamento della correttezza della scelta da parte del giudice o di mancata formulazione dell’eccezione o del rilievo d’ufficio, determina il definitivo radicamento della competenza anche per il giudizio di merito, stante il principio di auto responsabilità e affidamento processuale e il sistema di individuazione della competenza cautelare che, in presenza di fori alternativi ex art. 413 c.p.c., è a maggior ragione incentrato sullo stretto collegamento con la competenza in ordine alla causa di merito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18264 del 24/07/2017