Domanda di reintegrazione ex art. 18, comma 4, st.lav.
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - rito cd. Fornero - fase sommaria - domanda di reintegrazione ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato - sussunzione del fatto tra le condotte punibili con sanzione conservativa - ultrapetizione - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26013 del 17/10/2018
>>> Nel rito cd. Fornero, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga la domanda di reintegrazione ex art.18, comma 4, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, in assenza di esplicita deduzione della ricomprensione del fatto in addebito tra le condotte punibili con sanzione conservativa, purché sia indicato il fatto costitutivo della pretesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficiente l'allegazione della sproporzione dell'irrogato licenziamento per gli epiteti ingiuriosi proferiti dal dipendente, correlata alla domanda di reintegra, con la produzione del c.c.n.l. applicabile).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26013 del 17/10/2018