Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - in genere - impugnativa del licenziamento mediante il rito cd. Fornero - soccombenza reciproca in fase sommaria - opposizione proposta da una delle parti - riproposizione ad opera dell'altra parte delle domande od eccezioni non accolte anche ove scaduto il termine per l'opposizione - ammissibilità - domanda riconvenzionale - necessità - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30443 del 23/11/2018
Nel rito cd. Fornero, in caso di soccombenza reciproca nella fase sommaria e di opposizione di una sola delle parti, l'altra parte può riproporre nella fase a cognizione piena, con la memoria difensiva, le domande e le eccezioni non accolte, anche dopo la scadenza del termine per presentare autonoma opposizione e senza necessità di formulare una domanda riconvenzionale con relativa istanza di fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., atteso che l'opposizione non ha natura impugnatoria, ma produce la riespansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado ad esaminare l'oggetto dell'originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30443 del 23/11/2018