La domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa – Cass. Ord. 17590/2019
Procedimenti speciali - separazione personale dei coniugi - Memorie integrative ex art. 709, comma 3, c.p.c., contenenti domanda nuova - Richiesta di pronuncia di addebito - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, per cui alla finalità conciliativa propria della fase innanzi al presidente del tribunale segue, nell'infruttuosità della prima, quella contenziosa dinanzi al giudice istruttore, introdotta in applicazione di un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, il tutto nell'ambito di una più ampia procedura segnata, nel passaggio tra la fase di conciliazione dei coniugi e quella contenziosa, da una progressiva formazione della "vocatio in ius".
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 17590 del 28/06/2019 (Rv. 654460 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0151, Cod_Proc_Civ_art_707, Cod_Proc_Civ_art_708, Cod_Proc_Civ_art_709