Separazione personale dei coniugi - separazione consensuale - Presupposti - Requisiti reddituali - Cumulo con altri familiari - Cause di separazione consensuale - Esclusione del solo coniuge in conflitto e non dei figli conviventi - Fondamento. Patrocinio statale - ammissione
Nel valutare le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove l'istanza sia formulata in una causa di separazione personale tra i coniugi (nella specie separazione consensuale), si deve escludere dal cumulo dei redditi familiari il solo reddito dell'altro coniuge, e non anche quello dei figli conviventi, essendo esclusivamente il coniuge in conflitto di interessi con l'altro che ha promosso l'azione o che è convenuto.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20385 del 26/07/2019 (Rv. 654888 - 01)