Rito del lavoro - Attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. -Cass. n. 26597/2020
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice -Rito del lavoro - Attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Pista probatoria - Necessità - Indicazione di testimone de relato in primo grado - Sufficienza.
Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che, in appello, ben può essere costituita dalla indicazione di un teste de relato in primo grado, secondo una ipotesi prevista in via generale dall'art. 257, comma 1, c.p.c. che, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita.
Corte di Cassazione, Sez. L , Ordinanza n. 26597 del 23/11/2020 (Rv. 659625 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_437, Cod_Proc_Civ_art_257_1, Cod_Civ_art_2697