Contestazioni alla CTU espletata in primo grado – Cass. n. 8657/2020
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - consulenza tecnica - Appello - Motivi - Contestazioni alla CTU espletata in primo grado - Rispetto dei termini di cui all'art. 195 c.p.c. - Necessità - Esclusione – fondamento - prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio
In tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. L - Ordinanza n. 18657 del 08/09/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_433, Cod_Proc_Civ_art_434