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Riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento – Cass. n. 30512/2021

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - controversie assoggettate - In genere - Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - Giudice del lavoro - Giudice fallimentare - Ambito della cognizione - Riparto - Criteri - Fattispecie.

 

Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improseguibilità dell'originaria domanda di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, rivendicando la sola tutela risarcitoria nei confronti dell'impresa, fallita in corso di causa).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 30512 del 28/10/2021 (Rv. 662657 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_409

 

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Cassazione

30512

2021