Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - interdizione e inabilitazione - in genere - Interdizione - Estinzione della procedura per chiusura deliberata dal giudice tutelare con decreto non impugnato - Cessazione degli organi e dell'applicabilità del procedimento camerale - Conseguenze.
In tema di interdizione, la chiusura deliberata dal giudice tutelare con decreto non impugnato implica l'estinzione della tutela e la cessazione dei suoi organi, nei cui confronti, pertanto, non può essere rivolta la domanda di revoca o modifica del provvedimento emesso dal tribunale ai sensi degli artt. 375 e 732 c.p.c., che va, di contro, proposta all'autorità giudiziaria nel contraddittorio delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8583 del 16/03/2022 (Rv. 664366 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0374, Cod_Civ_art_0375, Cod_Proc_Civ_art_732, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_739, Cod_Proc_Civ_art_742
Corte
Cassazione
8583
2022