Conclusioni in sede di accertamento tecnico preventivo – Cass. n. 24664/2022
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - in genere - Giudizio ex art. 445 bis c.p.c. - Conclusioni in sede di accertamento tecnico preventivo - Autonomia - Esclusione - Conseguenze.
Nelle controversie disciplinate dall'art. 445 bis c.p.c., le conclusioni rese dalle parti all'esito dell'accertamento tecnico preventivo non sono autonome rispetto a quelle formulate nella domanda introduttiva, destinata a spiegare effetti fino al momento della decisione, con la conseguenza che, ove in tali conclusioni la parte chieda il riconoscimento della prestazione con decorrenza "come da consulenza" (nella specie, a partire dalla data della visita peritale), non può ritenersi rinunciata la richiesta formulata in origine, volta ad ottenere l'accertamento dell'invalidità dalla data della domanda amministrativa, sicché il giudice può decidere in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24664 del 11/08/2022 (Rv. 665683 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_445, Cod_Proc_Civ_art_112