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Procedimento di primo grado – Cass. n. 33362/2022

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo Rito cd. Fornero - Fase dell'opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012 - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Ragioni.

 

Nel rito cd. Fornero, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in pendenza del termine per l’opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, che costituisce una fase a cognizione piena nell'ambito dello stesso grado di giudizio, in quanto la pronunzia adottata all’esito della fase sommaria è suscettibile di essere rivista nel giudizio di opposizione anche d'ufficio ed a prescindere da una censura della parte interessata.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 33362 del 11/11/2022 (Rv. 666190 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

 

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Cassazione

33362

2022