Comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale da parte della cancelleria al difensore – Cass. n. 7510/2023
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - in genere - Comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale da parte della cancelleria al difensore - Classificazione della e-mail come messaggio di posta indesiderata nella cartella "spam" - Causa di giustificazione ai fini della rimessione in termini - Esclusione - Onere del ricevente di assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, la circostanza che la e-mail PEC sia finita nella cartella della posta indesiderata ("spam") della casella PEC del destinatario non costituisce causa incolpevole della decadenza nella quale sia incorsa la parte, idonea a giustificare la rimessione in termini, in quanto il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata". (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la statuizione di improcedibilità dell'impugnazione per tardività in una fattispecie in cui la comunicazione di cancelleria del decreto di fissazione dell'udienza di discussione dell'appello, da notificarsi a pena di decadenza all'appellato unitamente al ricorso, era stato inserito nella cartella "spam" in quanto posta indesiderata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7510 del 15/03/2023 (Rv. 667080 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_435