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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale – Cass. n. 5471/2023

Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - prove nuove - Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - in genere - Controversie assistenziali - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale - Principio di prova - Sussistenza - Conseguenze - Allegazione al ricorso di primo grado - Produzione in appello di documentazione relativa al predetto requisito - Ammissibilità.

 

Nelle controversie assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale, pur non avendo, in difetto di previsione di legge, valore probatorio, può costituire un principio di prova idoneo a giustificare, con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio tra le parti stesse, un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, comma 2, c.p.c.; ne consegue che, ove la dichiarazione sostitutiva sia stata allegata al ricorso in primo grado, è ammissibile la produzione in appello di documentazione probatoria relativa al predetto requisito.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 5471 del 22/02/2023 (Rv. 666930 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_437

 

Corte

Cassazione

5471

2023