Giudizio di divisione - Litisconsorzio necessario tra tutti i comunisti - Giudizio di appello - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un comunista - Nullità della sentenza - Oggetto del gravame limitato ai conguagli - Irrilevanza.
Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23511 del 02/08/2023 (Rv. 668714 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Civ_art_0728, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331