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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024 (Rv. 669991-01)

Giudizio di appello - Tempestivo deposito del ricorso in presenza di omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'appello - Configurabilità - Costituzione in giudizio dell'appellato - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento.

Nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione, regolate dal rito del lavoro (artt. 6 e 2 del d.lgs. n. 150 del 2011), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia proprio avvenuta, e sia perciò inesistente giuridicamente e di fatto; né può ritenersi che detta inesistenza rimanga sanata ex tunc per effetto dell'eventuale costituzione in giudizio dell'appellato, considerato che il procedimento di notifica dell'appello in tali controversie adempie altresì la funzione di mettere la controparte a tempestiva conoscenza della pendenza dell'impugnazione, in ragione della legittima aspettativa al consolidamento della sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024 (Rv. 669991-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_434, Cod_Proc_Civ_art_435, Cod_Proc_Civ_art_437