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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 594 del 08/01/2024 (Rv. 669763-01)

Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Istanza di discussione orale - Trattazione scritta - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice di disporre la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è legittima, ove il predetto giudice - effettuato un bilanciamento tra il diritto della parte a discutere la controversia oralmente con quello di assicurare la tempestiva definizione della controversia stessa - espliciti le ragioni organizzative che hanno giustificato una tale scelta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dalla Corte di appello che - in relazione a vicenda nella quale la parte, in controversia di lavoro, aveva chiesto, in sede di giudizio di gravame, lo svolgimento della discussione orale con istanza presentata entro il termine stabilito dalle linee guida adottate dal capo dell'ufficio ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 - non aveva considerato l'istanza in questione, non menzionata neppure nel verbale di udienza, omettendo così di dare conto delle ragioni che avevano indotto la Corte medesima a coltivare la trattazione scritta).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 594 del 08/01/2024 (Rv. 669763-01)