Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5196 del 27/02/2024 (Rv. 670155-01)
Ordinanza di mutamento dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro - Mancata assegnazione del termine per l'eventuale integrazione degli atti - Decisione della controversia con motivazione contestuale - Conseguenze - Nullità della decisione - Onere di indicazione del pregiudizio processuale in concreto derivato - Insussistenza - Fondamento - Rilevazione in appello - Rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.
Se con l'ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro), la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l'immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l'impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l'indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del predetto termine.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5196 del 27/02/2024 (Rv. 670155-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_409, Cod_Proc_Civ_art_426, Cod_Proc_Civ_art_427, Cod_Proc_Civ_art_354