Procedimenti speciali La Tariffa Forense prevede (Tabella A, capo 10, punto 39) per i procedimenti speciali, nel cui novero rientra quello ex art. 700 c.p.c., la liquidazione di un unico onorario per tutta l'opera prestata; con la conseguenza che una singola prestazione del difensore (quale, nella specie, l'opera per la conciliazione delle parti) non dà diritto a uno specifico onorario, ma è compensata insieme alle altre prestazioni con un onorario onnicomprensivo. Corte di Cassazione n. 732 del 23 gennaio 1995