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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza- procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024 (Rv. 671222-01)

Poteri istruttori officiosi - Esercizio discrezionale, sottratto al sindacato di legittimità - Portata -Limiti.

Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024 (Rv. 671222-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_421