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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16677 del 22/06/2025 (Rv. 675609 - 01)

Procedimento di primo grado - sentenza - di condanna - svalutazione monetaria - Regime anteriore all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 - Trattenute sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà ad opera della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti - Illegittimità - Credito conseguente - Interessi legali - Decorrenza - Dalla data di maturazione del diritto - Fondamento.

Nel regime anteriore all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, ai crediti maturati per effetto della declaratoria di illegittimità delle trattenute sulla pensione operate a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti si applicano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, fino al momento dell'effettivo pagamento, atteso che i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, di cui gli accessori costituiscono una componente essenziale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16677 del 22/06/2025 (Rv. 675609 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1283, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_2033