Riunione di procedimenti connessi per identità di questioni - Violazione dell'art. 151 disp. att., cod. proc. civ. - Rilevanza - Condizioni - Limiti - Incidenza in ordine alla statuizione sulle spese. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5457 del 10/03/2014
La violazione dell'art. 151, disp. att., cod. proc. civ., in ordine alla riunione dei procedimenti relativi a controversie su questioni identiche, può essere fatta valere solo con riferimento alla statuizione sulle spese resa dal giudice che non abbia disposto la trattazione unitaria, ove sia dimostrato che, se vi fosse stata la riunione, in applicazione del secondo comma della citata disposizione, le competenze sarebbero state liquidate in misura minore di quella statuita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5457 del 10/03/2014